GUIDONIA – Per calcolare il prelievo Imu (ex Ici) sulle aree di cava, la Tre Esse Italia (il concessionario della riscossione) non avrebbe dovuto basarsi sul valore di 54,75 euro a m/q indicato nella delibera del consiglio comunale numero 23 del 2007. Tra il 2017 e il 2021, la suprema Corte di Cassazione, per 8 volte e a chiusura di altrettanti giudizi promossi dalle aziende estrattive contro avverse sentenze della commissione tributaria (Ctr), ha rilevato come l’atto consiliare non potesse produrre effetti perché incompleto. Costruito su una relazione tecnica carente di istruttoria per le zone classificate D3 del Prg: attività estrattive. Una delibera priva di quei parametri vincolanti previsti dal decreto legislativo 504 del ’92, all’articolo 5, comma 5. Per la suprema corte, nella determinazione della base imponibile delle aree estrattive ai fini Ici/Imu, il giudice tributario avrebbe dovuto tenere conto della maggiore o minore attualità delle potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza di ulteriori oneri sul valore in comune commercio. Per tale ragione, la Cassazione ha cassato le sentenze della Ctr, che avevano ritenuto corretto il valore imponibile indicato nella delibera n. 23/07, ed ha rinviato le cause alla Ctr, affinché si pronunci nuovamente, tenendo conto del principio di diritto stabilito dalla Corte stessa, ossia attribuendo alle aree estrattive un valore imponibile sulla base di atti che tengano conto della limitata edificabilità delle cave e degli oneri specifici sulle stesse gravanti: i parametri mancanti nell’atto del consiglio comunale.

Per i legali delle imprese estrattive raccolte nel consorzio di categoria, il Centro per la valorizzazione del Travertino Romano (Cvtr), la Ctr, in sede di rinvio, «non potrà più applicare la delibera consiliare 23/07, perché omette di considerare i parametri vincolanti del dlgs 504/92». Potrà invece prendere a riferimento la delibera di giunta numero 174 del 2008 – quella che fissava il valore venale delle aree di cave in euro 7,82 a m/q –  che è nella piena efficacia di legge. E che nella istruttoria ha tenuto conto dei suddetti parametri, ed in particolare dell’indice di edificabilità rispetto alle altre zone del piano regolatore generale del Comune di Guidonia Montecelio.

Dalla diversa interpretazione delle due delibere, e dalla scelta di Tre Esse Italia di prendere a riferimento l’atto consiliare, è scaturito un enorme contenzioso fiscale tra aziende e Comune. Una ventina di milioni di euro pretesi negli accertamenti e nelle ingiunzioni fiscali, fatti notificare alle aziende dall’agente della riscossione territoriale nel corso degli ultimi 14 anni. Atti gravati da sanzioni e interessi, sistematicamente impugnati dagli imprenditori nelle sedi della giustizia civile, fino alla Cassazione. NE ABBIAMO SCRITTO ANCHE QUI: Gli errori della Tre Esse sugli accertamenti fiscali drogano il contenzioso tributario tra Cave e Comune.

Il contenzioso fiscale e giudiziario che ne è scaturito ha impegnato ad oggi i giudici di merito in 260 procedimenti. Alcuni sono giunti in Cassazione. Le sentenze della suprema corte si riferiscono al momento a giudizi sull’Ici, incardinati già da qualche anno. Per giurisprudenza consolidata, c’è però da aspettarsi che la Cassazione confermerà tale indirizzo man mano che verranno in discussione i ricorsi più recenti (dopo il 2011) concernenti l’Imu e la Tasi. Dati i tempi lunghi del processo, non si sono ancora avute sentenze provenienti dai giudici del rinvio, ma questo è il quadro complesso e difficile all’interno del quale muove adesso l’amministrazione comunale, oggi a guida 5Stelle. Che intanto, con la delibera di giunta 130  del novembre 2020, ha fissato gli indirizzi per una nuova istruttoria dei parametri su cui calcolare il valore venale delle zone industriali del Piano regolatore generale, stavolta senza dimenticare le aree estrattive. Restano le domande. La prima. Perché la Tre Esse Italia ha preso a riferimento una delibera incompleta e di dubbia efficacia? Perché ha applicato una aliquota non congrua, esponendo così l’Ente ai ricorsi infiniti e determinando un contenzioso che da anni vincola ingenti poste di bilancio tra i “residui di dubbia esigibilità”, sottraendo  risorse alla spesa corrente? La seconda: perché, dopo il 2007, nessuna amministrazione ha inciso sulle scelte della Tre Esse Italia, o integrato con i corretti parametri la delibera di giunta 23/07? Eppure, al Comune, le carenze di quell’atto erano conosciute. Ne è la prova la nota del 18 aprile 2008 con cui il segretario generale chiedeva agli uffici tecnici dell’Ente di «integrare l’istruttoria svolta, in modo da specificare il valore delle diverse tipologie di zone previste nel Prg». Tecnicismi, arguzie? Sta di fatto che Tre Esse Italia ha l’applicato una aliquota imposta da un atto non conforme, assicurandosi un guadagno sull’imponile accertato (e rimasto indisponibile per il municipio) centinaia di migliaia di euro di aggio. Certamente la concessionaria non è un ente benefico ma una società a scopo di lucro, ma chi nel Palazzo doveva tutelare gli interessi del Comune?

Nella discussione che in questi giorni anima la polemica locale c’è quindi una proposta di «condono fiscale» avanzata dal Cvtr al Comune. Quindici imprese  propongono una transazione per sanare 14 anni di contenzioso. Un documento strutturato in  18 pagine di relazione, indirizzato al sindaco grillino Michel Barbet lo scorso 31 dicembre. Cosa avanzano le imprese? Ne parleremo domani nell’ultima puntata dell’inchiesta sul contenzioso tributario Cave/Comune. Di seguito, invece, i giudizi della Cassazione su alcune sentenze della Ctr che si era pronunciata sulla congruità del valore imponibile ai fini Ici/Imu delle aree estrattive in D3 del Prg di Guidonia Montecelio, così come indicato dalla delibera del consiglio comunale n. 23/07.

ELENCO DELLE SENTENZE
1)​ Sentenza n. 755 del 19.1.2021
Travertino Co. Srl / Tre Esse Italia Srl. Ici 2011.
Punto 6: «La Ctr ha errato in quanto ha ritenuto che i limiti di edificabilità e i costi di ripristino dell’area non rilevassero ai fini della determinazione della base imponibile Ici/Imu. Essi invece hanno un’incidenza immediata sul valore economico del bene. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra Sezione della Ctr del Lazio, affinché si pronunci nuovamente secondo le statuizioni della Cassazione».
2)​ Sentenza n, 351 del 13.1.2021
Travertini Caucci Spa / Tre Esse Italia Srl. Ici 2009 e 2010.
Idem
3)​ Sentenza n. 27557 del 28.10.2019
Travertino Conversi Srl / Tre Esse Italia Srl. Ici 2009.
Punto 2: «Nella determinazione della base imponibile del terreno estrattivo si deve tener conto della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio».
4) ​Sentenza n. 27558 del 28.10.2019
Travertino Conversi Srl / Tre Esse Italia Srl. Ici 2010.
Idem
5) ​Sentenza n. 27004 del 23.10.2019
Realizzazioni Edilizie Romane ’82 Sas / Tre Esse Italia Srl.
Punto 3: «Nella determinazione della base imponibile del terreno estrattivo si deve tener conto della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio».
6) ​Sentenza n. 18303 dell’ 8.7.2019
Tre Esse Italia Srl / E.L.T. Escavazione Lavorazione Travertino Srl. Ici 2008 e 2009.
Penultimo capoverso: «Nella determinazione della base imponibile del terreno estrattivo si deve tener conto della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio».
***
7)​ In termini anche la sentenza n.31211 del 29.12.2017
Terz’ultimo capoverso: «Il motivo è manifestamente fondato e va accolto, alla stregua del consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui, in tema di Ici, ai fini della determinazione del valore imponibile, la misura del valore venale in comune commercio al 1^ gennaio dell’anno di imposizione deve essere tassativamente ricavata dai parametri vincolanti previsti dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, che, per le aree fabbricabili hanno riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione di uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche».

8) ​In termini anche la sentenza n. 7797 del 20.3.2019
Punto 2.3. «Il giudice di merito investito della questione del valore attribuito ad un area ai fini Ici, non può esimersi da verificarne la corrispondenza ai parametri di cui all’art. 5, comma 5, d.lvo 504/92. Se un atto proveniente dall’amministrazione è posto a base dell’attribuzione di valore ad un’area, il giudice deve verificare la sua rispondenza a detti parametri e la sua idoneità a superare le contestazioni dell’interessato». (to be continued)

AUTORE: Elisabetta Aniballi

Blogger e Giornalista professionista. Nella sua trentennale carriera ha maturato esperienze prevalentemente nella carta stampata senza mai nascondere l'amore per la radio, si occupa inoltre di comunicazione politica e istituzionale.

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