Nel verbale «secretato» le accuse di illegittimità del Nuval sulle nomine dirigenziali: Barbet ha abusato del suo potere
GUIDONIA- Non potevano non sapere. Sia il sindaco 5Stelle Michel Barbet che il segretario generale dell’Ente Livia Lardo dovevano essere a conoscenza dello stato dei fatti dal 2016. Quando l’Anac di Raffaele Cantone, su sollecitazione di due consiglieri pentastellati (Giuliano Santoboni e Sebastiano Cubeddu), forniva il chiarimento sull’inappropriato trasferimento delle funzioni dirigenziali decretato dal sindaco (in quel momento) facente funzioni Andrea Di Palma ad alcuni funzionari in servizio. Ecco allora che l’Autorità anticorruzione produceva una puntuale disanima stabilendo, tra i vari passaggi, la illegittimità del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e di quello sulle Posizioni organizzative perché «confliggenti con la normativa di rango superiore». Tutto chiaramente riportato nella delibera 87 del 3 febbraio 2016 depositata agli atti del Comune di Guidonia Montecelio, una Bibbia laica per vertici burocratici e politici nell’amministrazione degli Enti Locali che Lardo e Barbet hanno invece fatto finta di non vedere. Continuando con la medesima pratica fino al 10 novembre 2019, data in cui il sindaco stellato trasferiva le funzioni dirigenziali del settore Suap (Attività produttive) a Donatella Petricca, funzionario comunale. Prima di lei, sotto il mandato Barbet, era toccato a Antonio Capitano, Flavio Fabbietti. Tutti promossi a capo di Aree amministrative grazie alla firma del sindaco sotto apposito decreto. Un agire identico al suo predecessore per il quale i consiglieri del suo movimento in opposizione avevano gridato allo scandalo. Ma l’Anac aveva ragione e chiunque fosse arrivato dopo Di Palma avrebbe dovuto adeguarsi. Invece niente. Però adesso c’è il Nuval (Nucleo di valutazione) a dare manforte a Cantone con un verbale del 6 dicembre scorso. In risposta al quesito (posto da Barbet e da Lardo con la «riservatissima» nota 201018 del 28 novembre) circa la legittimità del trasferimento di funzioni a personale non dirigenziale ai fini della liquidazione delle indennità di risultato, l’organo di controllo risponde picché. Rilevando, di fatto, che il sindaco ha abusato dei suoi poteri. Che l’art. 17 e vari comma del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi – che prevede che «in casi straordinari ed eccezionali, dovuti a particolari esigenze di servizio o funzionali, l’incarico di facenti funzioni dirigenziali può essere conferito dal sindaco a funzionari del settore, ricoprenti l’incarico di posizione organizzativa, secondo le modalità di cui alle normative vigenti e per un periodo non superiore a mesi sei» – è confliggente con le normative di rango superiore e quindi illegittimo.
Così come stabilito dall’Anac quattro anni fa, il Nuval conferma che i funzionari in posizione apicale nell’amministrazione pubblica, non possano essere decretati dirigenti dal sindaco per evidenti limiti di legge. Perché il contratto delle regioni e delle autonomie locali, sottoscritto dal personale non dirigente al momento della assunzione, li colloca in diversa posizione giuridica rispetto al contratto della dirigenza. Due mondi paralleli che Barbet, con gli atti di nomina e come il suo predecessore Di Palma, ha mescolato contro la norma, abusando dei suoi doveri d’ufficio e infrangendo il principio del corretto andamento della amministrazione pubblica.
Nomine illegittime, trasferite dal sindaco nel richiamo del decreto legislativo 165 del 2000, che però stabilisce che solo i dirigenti, con atto motivato, possano trasferire le proprie funzioni, per periodi limitati nel tempo, a funzionari sottoposti. Contorni normativi e procedurali in contrasto con il Regolamento sull’ordimanto degli uffici e dei servizi. (Lo avevamo scritto qui: Illegittimi i decreti di nomina dirigenziale, Barbet non poteva «promuovere» i funzionari. Inefficaci anche gli atti prodotti
Ora c’è l’aspetto economico da tenere anche nella giusta considerazione. Con la domanda se non rappresenti danno erariale l’attribuzione di spettanze dirigenziali in deroga alla legge, ma solo richiamando l’articolo 17 al comma 15 del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, come disposto da Barbet nei decreti di nomina. E ancora: sono da considerarsi inefficaci tutte le determine prodotte nei periodi di interesse dai dirigenti, perché figlie di atti di nomina nulli e quindi a loro volta inefficaci?