GUIDONIA – Il Comune di Guidonia Montecelio deve restituire all’Rti Tekneko Fratelli Morgante, (il raggruppamento temporaneo d’impresa gestore del servizio dei rifiuti) importi «indebitamente decurtati» pari a 1.314.531,82 euro oltre a interessi legali e di mora maturati nel quinquennio oggetto dell’appalto (2015-2020). Così ha deciso il tribunale di Roma, sezione specializzata in materia d’impresa, lo scorso 22 febbraio 2022. Condannando (inoltre) il Comune al pagamento delle spese di lite per 3.399 euro e spese pari a 11. 810 euro per compensi professionali, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Una vicenda cominciata nel dicembre del 2017 con un atto di revoca dirigenziale. Ossia, al settore Ambiente, con un’azione unilaterale di rideterminazione del compenso, pensavano bene di decurtare dal contratto sottoscritto nel 2015 con il raggruppamento di imprese, i cosiddetti oneri per la sicurezza. In soldoni, circa 21mila euro al mese. Ora, i giudici civili, hanno stabilito che quelle detrazioni vennero operate in modo illegittimo dall’Ente e, dando ragione alle aziende, disposto la restituzione di quanto «indebitamente decurtato».

«Le odierne attrici hanno introdotto il presente giudizio – si legge in sentenza –  al fine di accertare il diritto dell’Rti da queste costituito a percepire, a titolo di compenso per le attività previste nel contratto di appalto di servizio del 10.09.2015 stipulato con il Comune di Guidonia Montecelio, l’importo complessivo di € 43.742.784,45 oltre Iva al 10%, per un totale di € 48.117.062,90». Il tribunale ha convenuto che Tekneko e F.lli Morgante avessero diritto al totale dell’intero importo previsto a base d’asta, che la quantificazione corretta da corrispondere fosse dunque di 42.928.185,00 a titolo di compenso per i servizi oggetto di appalto e per € 1.314.531,82 a titolo di oneri per la sicurezza. Al Comune invece disponevano diversamente. Indotti in errore da« una correzione contrattuale, ad opera della stazione appaltante, con errata corrige del 20.03.2014». È accertato che il dirigente dell’epoca, superficialmente e senza i dovuti approfondimenti, «dopo aver rilevato che le attività previste dal bando di gara non necessitavano della redazione del Durvi (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze ndg) espungeva dal computo del valore di base d’asta la voce relativa agli oneri di sicurezza». Un provvedimento unilaterale contestato subito dalle aziende. Che facevano notare come «pur all’esito di tale variazione, l’ammontare complessivo della base d’asta rimaneva invariato in quanto, con il medesimo provvedimento di errata corrige, tutte le voci di costo relative alle varie prestazioni di servizi previsti dal bando, venivano aumentate proporzionalmente, fino alla concorrenza dell’importo di € 44.242.716,82. In altri termini, con l’errata corrige, l’importo di € 1.314.531,82, già previsto nel bando a titolo di oneri per la sicurezza, veniva ripartito sulle varie voci di costo inerenti le specifiche prestazioni demandate all’appaltatore, in tal modo lasciando inalterato il valore complessivo della base d’asta, sempre quantificata in € 44.242.716,82 oltre Iva». 

In una intervista rilasciata a questo sito d’informazione indipendente nel febbraio del 2019, alla domanda «avete contenziosi aperti con l’Ente?» così rispondeva il patron di Tekneko Umberto Di Carlo: «Riguardano detrazioni decise unilateralmente dal Comune per presunti servizi non forniti; poi c’è il problema delle detrazioni sempre decise unilateralmente, operate dall’Ente riguardo circa 21mila euro mese per presunti oneri della sicurezza secondo noi non dovuti. In realtà per la detrazione degli oneri abbiamo fatto ricorso al tribunale delle imprese e per fine marzo ci sarà l’udienza, mentre per tutte le altre problematiche relative alle detrazioni per presunti servizi non forniti da Tekneko, ancora non c’è stata alcuna definizione». Ora la «definizione» è arrivata per mano dei giudici civili, esiti destinati a finire all’attenzione di altri giudici: quelli della Procura regionale della Corte dei Conti. Gli interessi legali e di mora, le spese legali a carico dell’Ente, sono esborsi inizialmente non previsti e imputabili agli errori del dirigente. Qualcuno deve pagare. E non può essere (ancora) Pantalone.

AUTORE: Elisabetta Aniballi

Blogger e Giornalista professionista. Nella sua trentennale carriera ha maturato esperienze prevalentemente nella carta stampata senza mai nascondere l'amore per la radio, si occupa inoltre di comunicazione politica e istituzionale.

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