Guidonia – Il marito lavora col Comune? No problem, il dirigente si autorisolve il conflitto d’interessi
GUIDONIA – Si autorisolve il conflitto d’interessi dirottando le pratiche del marito architetto (libero professionista) che lavora con il Comune di Guidonia Montecelio al dirigente ai Lavori pubblici Egidio Santamaria. Ossia, Cristina Zizzari, funzionario comunale, nel luglio scorso promossa dal sindaco grillino Michel Barbet a capo del settore Urbanistica dell’Ente grazie al conferimento diretto di funzioni dirigenziali (come previsto dall’articolo ex 110 del Tuel, Testo unico degli enti locali), ha «scaricato» tutta una mole di lavoro, ricandente in capo ai suoi uffici, sul collega dei Lavori pubblici. Lo ha fatto con un ordine di servizio semplice e dal suo punto di vista efficace e regolare. Il motivo? Il marito di Zizzari, l’architetto Daniele Panuccio, è uno dei professionisti più longevi e prolifici – si stima sia arrivato a trattare fino a 300 pratiche – nell’istruire progetti di clienti che il Comune deve valutare con terzietà, prima di adottare decisioni e provvedimenti.
Proprio le leggi e i regolamenti sull’anticorruzione a garanzia del buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione individuano dunque i casi di conflitto d’interesse per i dipendenti pubblici. La 241 del 1990 così come modificata dal dPR numero 62 del 2013, stabilisce che il dipendente si astenga «dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado». E anche che il dipendente si astenga «dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia frequentazioni abituali». Limiti di legge che Zizzari si è autoattribuita con l’ordine di servizio da lei stessa sottoscritto, assunto al protocollo generale dell’Ente numero 0071980 del 30 luglio 2021, dieci giorno dopo la sua nomina a dirigente avvenuta con decreto sindacale del 20 luglio.
Un ordine di servizio in cui, testualmente, «ordina» ai sottoposti dipendenti dell’Urbanistica che i «procedimenti già depositati e di nuovo deposito» (il coniuge intende continuare a lavorare con il Comune dove la moglie è dirigente) vengano dirottati all’attenzione del collega Santamaria già individuato da Barbet come suo sostituto durante i periodi di assenza dal lavoro. Scrive: «Che tutto il personale, in dotazione alla presenza Area IV (Urbanistica ndg) , al fine di attuare le previsioni normative e i regolamenti dovrà provvedere a trasmettere ogni procedimento (già depositato o di nuovo deposito) relativo all’architetto (segue nume e cognome del coniuge ndg), congiunto di primo grado della scrivente al dirigente sostituto architetto Egidio Santamaria, per gli adempimenti conseguenti». Firmato Zizzari.
Cose mai viste? Eppure accadono. Sovente al Comune di Guidonia Montecelio. Dove un dirigente «scarica» il proprio lavoro extra ad altro dirigente di pari grado senza che nessuno batta ciglio. Nemmeno il segretario generale Livia Lardo, responsabile dell’anticorruzione (Rac) a cui in via convenzionale e legale spetterebbe l’adozione di provvedimenti identici a quelli autoprodotti da Zizzari.
Va specificato che il conflitto d’interessi non rientra tra gli impedimenti di legge sul conferimento di incarichi dirigenziali, e l’architetto Zizzari è pienamente compatibile con le funzioni ricoperte. Tuttavia, dal 2019, l’Anac (Autorità anticorruzione) «propone il tema del conflitto d’interessi considerandolo in
un’accezione ampia». Chiarendo, nelle nuove linee, che «qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l’imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell’esercizio del potere decisionale» vada tenuto nella giusta considerazione all’interno della pubblica amministrazione».
«Pertanto – chiarisce ancora Anac – alle situazioni palesi di conflitto di interessi reale e concreto, che sono quelle esplicitate all’art. 7 del dPR 62 del 2013, si aggiungono quelle di potenziale conflitto che, seppure non tipizzate, potrebbero essere idonee a interferire con lo svolgimento dei doveri pubblici e inquinare l’imparzialità amministrativa o l’immagine imparziale del potere pubblico. Un’altra ipotesi di conflitto di interessi può presentarsi nei casi in cui il conferimento di una carica nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato regolati, finanziati e in controllo pubblico, sia formalmente in linea con le disposizioni del dlgs 39/2013 e tuttavia configuri una situazione di conflitto di interessi non limitata a una tipologia di atti o procedimenti, ma generalizzata e permanente, cosiddetta strutturale, in relazione alle posizioni ricoperte e alle funzioni attribuite. In altri termini, l’imparzialità nell’espletamento dell’attività amministrativa potrebbe essere pregiudicata in modo sistematico da interessi personali o professionali derivanti dall’assunzione di un incarico, pur compatibile ai sensi del dlgs 39/2013». Materia per Livia Lardo.